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Legislazione

e normativa dell'ordine

Legge Quadro sulle libere professioni

Statuto dell'Ordine

Dalle direttive della Legge Quadro sono stati emanati i Decreti attuativi per il riconoscimento giuridico degli Statuti dei vari Ordini.

Scopo dell'ordine

L’Ordine degli Ingegneri e Architetti, nella piena autonomia sancita dalla legge 20 Febbraio 1991 n.28, non ha alcun fine di lucro e si propone di:

  • dettare, coordinare e far applicare, nel rispetto della legislazione vigente, le regole deontologiche, morali, sociali ed economiche della professione;
  • salvaguardare la professione sotto il profilo morale ed intellettuale;
  • attuare le aspirazioni sociali degli iscritti e tutelare gli interessi dei medesimi;
  • vigilare sullo svolgimento della professione al fine di garantirne la correttezza e reprimere ogni abuso di cui venga a conoscenza;
  • adoperarsi per l’elevazione ed il progresso, sia sul piano morale che su quello scientifico e tecnico, della professione;
  • agevolare e promuovere l’aggiornamento professionale.
Oggetto della Professione

Sono di spettanza dell’Ingegnere e dell’Architetto il progetto, l’organizzazione, la conduzione, la stima ed i collaudi:

  • dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare tutti i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni di ogni specie e per gli interventi successivi sulle medesime;
  • dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di approvvigionamento, di deflusso e di comunicazione;
  • dei lavori inerenti la produzione e la gestione di macchine, impianti e sistemi.

Sono altresì di competenza dell’Ingegnere e dell’Architetto i rilievi, le consulenze, le operazioni peritali e di estimo, gli studi e gli interventi sul territorio, nonchè quanto relativo ad ogni applicazione della fisica, della chimica e della geometria.

Norme Deontologiche

Doveri generali

Ciascun iscritto all’Ordine, anche al di fuori dell’esercizio della professione di Ingegnere e di Architetto, deve tenere una condotta irreprensibile, improntata al decoro, alla dignità ed alla probità che si addicono alle sue funzioni.

Doveri nell’esercizio della professione

L’Ingegnere e l’Architetto, nell’esercizio delle loro funzioni, devono:

  1. svolgere la propria attività professionale con lealtà, integrità morale e correttezza;
  2. svolgere con fedeltà gli incarichi affidatigli dal cliente, fornendogli se richiesti, tutte le informazioni sull’attività in corso;
  3. adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e curare costantemente la propria preparazione;
  4. conservare il segreto sull’attività prestata e mantenere comunque la riservatezza;
  5. mantenere la propria indipendenza nell’esercizio dell’attività professionale;
  6. tutelare l’interesse del committente senza eludere l’applicazione corretta di norme legislative, regolamentari e tecniche;
  7. evitare situazioni di incompatibilità o comunque dichiararle al cliente;
  8. rispettare ed applicare la legislazione vigente in materia di onorari per le proprie prestazioni professionali, astenendosi rigorosamente da illecita concorrenza;
  9. rispettare le norme deontologiche degli ordini professionali di altri Stati quando si trovi ad operare, anche
    indirettamente, nei medesimi o quando entri in contatto con colleghi che vi operino, ove tali norme non contrastino col presente Statuto o con norme inderogabili dell’Ordinamento Sammarinese.

Divieti nell’esercizio della professione

È fatto divieto all’Ingegnere e all’Architetto di:

  1. pubblicizzare in qualsiasi forma la propria attività professionale;
  2. accaparrare la clientela offrendo prestazioni professionali a mezzo agenzie procacciatori;
  3. usare espressioni sconvenienti ed offensive negli iscritti e nell’attività professionale:
  4. accettare l’incarico di progettazione di opera oggetto di concorso in cui sia o sia stato consulente dell’ente banditore o membro della Commissione Giudicatrice;
  5. fornire prestazioni professionali a privati ricadenti nell’area oggetto di un piano urbanistico eseguito per incarico della Pubblica Amministrazione, sino all’avvenuta approvazione del piano stesso;
  6. presentare con la propria firma progetti od elaborati concettualmente sviluppati da altri, senza il proprio intervento personale o direttivo;
  7. prestare la propria firma o abbinarla a quella di tecnici diplomati;
  8. presentare elaborati singolarmente senza la firma del Capo Gruppo o di tutti i componenti, qualora l’incarico sia affidato ad un Collegio professionale; accettare incarichi di consulente tecnico del Giudice o assumere funzioni di terzo arbitro o di arbitro unico in vertenze riguardanti un abituale cliente o per le quali abbia espresso in precedenza giudizio o parere.

Comportamento nei confronti dell’Ordine e dei colleghi

Al fine di rendere più sereno e coretto lo svolgimento dell’attività professionale, l’Ingegnere e l’Architetto devono mantenere sempre nei rapporti con i colleghi e con l’Ordine un comportamento ispirato dalla lealtà ed al rispetto.
All’Ingegnere e all’Architetto è fatto divieto di:

  1. attribuire qualificazioni denigrative ad altro Ingegnere ed Architetto, limitandosi esclusivamente ad oggettive valutazioni solo se chiamato ad esprimere giudizi sul suo operato;
  2. accettare incarico professionale in sostituzione ad altro collega, subordinandone l’accettazione all’accertamento che quest’ultimo sia stato regolarmente soddisfatto delle sue competenze e rimettendosi in difetto alle decisioni del Consiglio;
  3. sostituzioni ad altro iscritto che stia per ricevere un incarico;
  4. partecipare a concorsi quando le condizioni del bando siano state dichiarate inaccettabili dalConsiglio.

Ogni iscritto all’Ordine è inoltre tenuto a prestare la massima collaborazione al Consiglio, fornendo ogni chiarimento e documentazione richiesti.
Se nel corso della prestazione professionale il committente intendesse imporre la collaborazione con altro professionista, l’iscritto incaricato potrà rifiutarla.